(massima n. 1)
Qualora venga disposta una misura cautelare dopo la pronuncia della sentenza di condanna, č sufficiente ad integrare il requisito dell'ordinanza applicativa richiesto dall'art. 292, comma secondo, lett. b), c.p.p., l'indicazione del titolo giuridico delle imputazioni per le quali la condanna č intervenuta, in considerazione della possibilitā di completa identificazione da parte degli imputati dei fatti cui tali imputazioni si riferiscono, di cui sono a piena conoscenza a seguito del contraddittorio dibattimentale e della decisione adottata all'esito di esso; e che parimenti l'obbligo motivazionale in ordine agli indizi di colpevolezza, anche con riferimento agli elementi favorevoli, puō dirsi esaudito con la semplice esposizione degli elementi di prova a carico e pur in assenza di una loro novella valutazione critica, la quale, successivamente all'emanazione della sentenza e per effetto di essa, deve anzi ritenersi preclusa fin dal momento in cui č stata data pubblica lettura del dispositivo e prima ancora del deposito della motivazione, discendendo direttamente il predetto effetto preclusivo dall'intervenuta decisione sulla notitia criminis.