(massima n. 1)
In un procedimento incidentale, di qualsivoglia specie o natura, non č consentita la ripetizione di istanze proponenti lo stesso thema decidendi e cosģ pure nei successivi gradi di impugnazione; in tale situazione processuale il giudice, sia nella prima sede che in quelle successive, una volta accertata la ripetitivitą dell'atto e la non sussistenza di elementi nuovi (isolatamente considerati, come pure in congiunzione a quelli gią esaminati nelle sedi precedenti), tali da proporre altri profili di cognizione e quindi di decisione, ha il solo potere processuale di dichiarare l'inammissibilitą, senza procedere ad una rinnovata valutazione. (Fattispecie in tema di misure cautelari personali).