(massima n. 1)
In tema di misure cautelari, l'ordinanza con la quale viene rinnovata la misura a seguito di caducazione di un precedente provvedimento per ragioni esclusivamente formali, deve contenere a pena di nullità, i requisiti di cui all'art. 292 c.p.p., atteso che la precedente ordinanza, priva di efficacia, seppure per ragioni di carattere formale, non costituisce — ai fini della motivazione — giudicato cautelare endoprocessuale.