(massima n. 1)
È nulla l'ordinanza del tribunale del riesame nell'ipotesi in cui, avendo sostituito la misura cautelare della custodia in carcere con gli arresti domiciliari in riferimento all'esigenza cautelare d'impedire l'inquinamento delle prove, manchi l'indicazione della data di cessazione e quest'ultima non possa essere desunta neppure per implicito dal provvedimento predetto. La suddetta nullità è rilevabile d'ufficio fino al formarsi del cosiddetto giudicato endoprocessuale e, cioè, non si sia determinata la preclusione derivante dalla mancata impugnazione del provvedimento o dalla definitività della pronuncia.