(massima n. 1)
La nullità prevista dall'art. 292, comma secondo, lett. c) e c bis), c.p.p. per il caso di mancata esposizione, nel provvedimento applicativo di una misura cautelare personale, delle specifiche esigenze cautelari, degli indizi e dei motivi per i quali sono stati ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa, è configurabile soltanto quando, sotto il profilo formale, si verifichi l'omissione di tali indicazioni, e non anche quando sotto un profilo sostanziale e di merito, si faccia questione della sufficienza, congruità ed esattezza delle indicazioni medesime. Pertanto, in tale seconda ipotesi, il giudice del riesame potrà e dovrà, se del caso, avvalersi del potere di integrazione della motivazione dell'ordinanza impugnata conferitogli dall'art. 309, comma nono, c.p.p., confermando, quindi, l'ordinanza suddetta anche per ragioni diverse da quelle contenute in detta originaria motivazione.