(massima n. 1)
Non costituisce violazione dell'art. 292, commi secondo e terzo, c.p.p., la mancata indicazione delle generalità dell'imputato nella epigrafe della ordinanza applicativa di misura cautelare quando il nome e cognome del medesimo sono contenuti all'interno del provvedimento, con espressa indicazione che si tratta di un soggetto che, a conclusione del processo che lo vedeva imputato, aveva riportato condanna in relazione al delitto per cui la misura era stata richiesta, sicché non può dirsi sussistere alcuna incertezza circa il destinatario del provvedimento.