(massima n. 1)
All'effetto interamente devolutivo che caratterizza l'impugnazione per riesame consegue che il giudice, al quale è conferito il potere di annullare, riformare o confermare il provvedimento impugnato anche per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento stesso, può sanare, con la propria motivazione, le carenze argomentative dell'ordinanza oggetto del riesame, e ciò ancorché esse siano tali da integrare le nullità — rilevabili d'ufficio — previste dal secondo comma, lett. c) e c-bis), dell'art. 292 c.p.p. (come modificato dall'art. 9 legge 8 agosto 1995, n. 332).