(massima n. 1)
Nel caso in cui il Gip, richiesto della revoca o della sostituzione della misura cautelare applicata, ritenga di doverla invece mantenere per esigenze cautelari diverse da quelle individuate con la prima ordinanza, deve, nell'emanare il nuovo provvedimento, attenersi alle disposizioni di legge e quindi, nel caso in cui ponga a base di tale provvedimento il fine di garantire l'acquisizione o la genuinitā della prova, deve osservare il disposto dell'art. 292, secondo comma, lett. d), c.p.p., che impone la fissazione della durata della misura. (La Cassazione ha altresė evidenziato che l'art. 292 c.p.p. č applicabile a tutti i provvedimenti riguardanti le misure cautelari emessi sia dal Gip che dal tribunale del riesame).