(massima n. 1)
L'art. 292, comma 2, lettera d), c.p.p., in base al quale č fatto obbligo al giudice di fissare la durata della misura cautelare, quando questa č disposta al fine di garantire l'acquisizione o la genuinitā della prova, non impone al giudice di esporre anche le ragioni che giustificano l'entitā del termine apposto, in quanto la relativa determinazione si trova in rapporto di logica dipendenza con la natura delle esigenze custodiali poste alla base del provvedimento restrittivo, rispetto alle quali il calcolo va effettuato con una valutazione che, tenuto conto della fluiditā della situazione procedimentale nella fase delle indagini preliminari, non puō che essere espressa se non in termini di generica congruitā.