(massima n. 1)
Il giudice, sia in sede di applicazione della misura cautelare ai sensi dell'art. 292 c.p.p., che in sede di riesame o di appello ai sensi degli artt. 309 e 310 c.p.p., può modificare la definizione giuridica del reato rispetto a quella adottata dal P.M., senza con ciò incidere sull'autonomo potere di iniziativa di quest'ultimo.