(massima n. 2)
Il difetto assoluto di giurisdizione è ravvisabile solo quando manchi nell'ordinamento una norma di diritto astrattamente idonea a tutelare l'interesse dedotto in giudizio, sì che non possa individuarsi alcun giudice titolare del potere di decidere. Deve, pertanto, escludersi che ricorra tale difetto nell'ipotesi — come nella specie — di esperimento di un'azione possessoria da parte di un Comune nei confronti di privati, poiché l'ordinamento attribuisce alla P.A., in virtù dell'art. 823, comma secondo, c.c., la possibilità di ricorrere tanto all'autotutela amministrativa quanto ai mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso e tale norma, ancorché dettata per i beni demaniali, costituisce, peraltro, espressione di un principio generale, valido per ogni situazione giuridica in cui siano esercitabili, da parte della P.A., rimedi giurisdizionali in alternativa agli strumenti di autotutela in sede amministrativa.