(massima n. 1)
A norma dell'art. 292, comma 2, lett. b) c.p.p., l'ordinanza che dispone la misura cautelare richiede soltanto «la descrizione sommaria del fatto». L'aggettivo «sommario» indica soltanto che la descrizione deve essere sintetica e schematica, senza alcuna specificazione di elementi di dettaglio. È cioè sufficiente che siano tratteggiate le linee esterne della contestazione, in modo che l'indagato sia posto in grado di conoscere il fatto per cui gli è applicata la misura cautelare e di poter approntare la propria difesa, riservata poi la contestazione al momento in cui il P.M. esercita l'azione penale. Ne consegue che l'indicazione della data in cui si assume essere stato consumato un determinato reato, non è un elemento necessariamente indispensabile nella «descrizione sommaria del fatto», tanto più nelle ipotesi in cui si tratti di un reato permanente che quindi non si è consumato in uno specifico momento, ma copre un lungo arco di tempo, in quanto in ogni caso l'indagato è messo in grado di conoscere il fatto per cui è stata applicata la misura cautelare e di approntare le proprie difese.