(massima n. 2)
Nel caso in cui la richiesta di riesame sia stata proposta ai sensi dell'art. 309 c.p.p. da uno solo dei due difensori nominati dall'indagato e l'avviso della data dell'udienza sia stato notificato a lui e non anche all'altro difensore, non è violato il disposto del suddetto art. 309, secondo il quale l'avviso della data dell'udienza è notificato all'imputato ed al suo difensore, giacché quest'ultimo deve esclusivamente individuarsi nel difensore che ha proposto la richiesta di riesame.