(massima n. 1)
In tema di provvedimenti concernenti la libertà personale dell'indagato, deve ritenersi legittima la motivazione per relationem del provvedimento, sempre che quella richiamata sia conosciuta o conoscibile dall'interessato in modo che questi sia in grado di controllarne — sia pure esaminando un provvedimento diverso — la congruenza, la logicità e la legittimità.