(massima n. 1)
In tema di provvedimenti concernenti la libertą personale dell'indagato, deve ritenersi legittima la motivazione per relationem del provvedimento, sempre che quella richiamata sia conosciuta o conoscibile dall'interessato in modo che questi sia in grado di controllarne sia pure esaminando un provvedimento diverso la congruenza, la logicitą e la legittimitą.