(massima n. 1)
La disposizione dell'art. 292 comma secondo lett. c) c.p.p., come modificato dall'art. 9 legge 8 agosto 1995 n. 332, impone l'obbligo di motivazione, a tutela del fondamentale diritto di difesa, che non può essere assolto con il semplice riferimento ad altra ordinanza emessa in precedenza, nell'ambito di un procedimento cui l'attuale indagato non abbia partecipato. La motivazione per relationem è consentita, in materia di misure cautelari, qualora il giudice del riesame faccia riferimento al provvedimento impositivo — presupposto come conosciuto — che abbia dato luogo all'impugnazione, cioè all'interno del procedimento de libertate. Per contro, qualora l'indagato sia rimasto estraneo al procedimento, neppure basterebbe la notifica del provvedimento per supplire alla carenza della legale presunzione di conoscenza.