(massima n. 1)
Solo la mancanza della motivazione nell'ordinanza applicativa di misura cautelare, cui va equiparata la mera apparenza della medesima, può rientrare nella nozione di violazione di legge, a sostegno del ricorso per saltum previsto dall'art. 311, comma secondo, c.p.p. L'eventuale illogicità di essa implica l'esistenza di una motivazione, e quindi l'assenza della violazione di legge con riferimento all'art. 292, comma secondo, lett. c), secondo cui l'ordinanza deve contenere, a pena di nullità, anche l'esposizione degli indizi che giutificano in concreto la misura disposta.