(massima n. 1)
La motivazione per relationem dell'ordinanza impositiva di misura cautelare, la quale recepisca, per economia processuale, la richiesta del pubblico ministero, deve ritenersi legittima, in quanto comunque idonea a consentire una precisa delimitazione del quadro indiziario ed a dar luogo, quindi, all'instaurazione, nel procedimento incidentale, di un effettivo e trasparente contraddittorio che assicuri all'indagato il diritto di difesa ed al giudice del riesame la possibilitā di controllare la rilevanza degli elementi posti a base del giudizio di probabile reitā e la correttezza dell'iter logico attraverso il quale il giudice che ha emesso l'ordinanza č pervenuto alla propria decisione.