(massima n. 1)
In tema di provvedimenti cautelari, la motivazione può essere fatta anche per relationem, ma perché essa possa in tal caso essere considerata legittima è necessario che non faccia riferimento ad un precedente, lontano, altro provvedimento — (in quanto, in tal caso, mancherebbe una aggiornata valutazione delle risultanze probatorie e delle esigenze cautelari) — ma faccia bensì rinvio ad altro, analogo e recente provvedimento (sempre che, nelle more, non siano intervenuti mutamenti nella situazione di fatto e processuale). È necessario, altresì, che l'ordinanza richiamata sia conosciuta o conoscibile dall'interessato per modo che questi sia posto in grado di controllarne (esaminando il precedente provvedimento) la congruenza, la logicità e, quindi, la legittimità.