(massima n. 1)
L'ordinanza applicativa di misure cautelari prevista dall'art. 291, comma secondo, c.p.p. si connota, oltre che per le condizioni di particolare urgenza nel soddisfare le esigenze cautelari, per la contestuale declaratoria da parte del giudice della «propria incompetenza», con trasmissione degli atti al giudice ritenuto competente. In mancanza di tale declaratoria l'ordinanza, in quanto emessa da giudice riconosciuto incompetente per territorio, va annullata con conseguente trasmissione degli atti in applicazione analogica dell'art. 24 c.p.p. al pubblico ministero presso il giudice competente.