(massima n. 1)
Spetta al giudice di legittimitą che abbia rilevato d'ufficio e dichiarato l'incompetenza del giudice che ha adottato la misura cautelare valutare la sussistenza del presupposto dell'urgenza che, ex art. 291, comma secondo, c.p.p., legittima il giudice richiesto della misura ad adottarla, ancorché incompetente desumibile, in sede di legittimitą, dalla motivazione del provvedimento impugnato, con la conseguenza che sussistendo un difetto di motivazione sul punto, il giudice dell'impugnazione con la declaratoria di incompetenza deve annullare l'ordinanza cautelare, essendo in tal caso inoperante l'art. 27 c.p.p. che statuisce la provvisoria efficacia del provvedimento cautelare, conseguente anche all'incompetenza dichiarata dal giudice dell'impugnazione, ma sempre subordinata al presupposto dell'urgenza.