(massima n. 1)
Il giudice, pur potendo disporre misure cautelari, ai sensi dell'art. 291 c.p.p., solo su richiesta del P.M., sulla base degli «elementi» da questi presentati, č tuttavia investito del potere-dovere di qualificare e inquadrare poi, autonomamente, i detti elementi (da intendersi essenzialmente nel senso di «elementi di fatto») collocandoli nell'ambito di quella o di quelle, tra le posizioni normative regolanti la materia, che meglio appaiono atte a giustificare l'adozione della misura richiesta; il provvedimento applicativo della misura stessa, infatti, č comunque proprio esclusivamente del giudice ed a questi spetta quindi motivarlo nel modo ritenuto pił congruo, in relazione a tutti i requisiti di validitą previsti dalla legge ivi compresi, quindi quelli attinenti la sussistenza delle esigenze cautelari. (Nella specie, in applicazione di tali principi la Corte ha ritenuto legittimo un provvedimento applicativo di custodia cautelare a fondamento del quale il giudice, pur in assenza di specifica prospettazione in tal senso da parte del P.M., aveva posto la ritenuta sussistenza di esigenze di prevenzione, ai sensi dell'art. 274, lett. c, c.p.p.).