(massima n. 1)
Il divieto per il giudice di applicare, nel corso delle indagini preliminari, una misura cautelare meno grave di quella indicata dal P.M., sussiste in presenza di una richiesta di provvedere soltanto sulla più grave misura proposta, la quale sia formulata in maniera assolutamente specifica, così da esprimere la volontà del richiedente di escludere la facoltà discrezionale del giudice di disporre una misura meno afflittiva. Perché ricorra questo presupposto, non basta che il P.M. non abbia richiesto in alternativa un'altra misura o che abbia indicato quella prospettata come l'unica idonea a garantire le individuate esigenze cautelari, circostanza che individua solo il motivo per cui tale organo si è determinato a chiedere una misura e non un'altra, ma non esprime la volontà di precludere la facoltà del giudice di valutare diversamente l'intensità concreta delle esigenze, nonché la proporzionalità e adeguatezza della misura indicata, applicandone, se del caso, una meno grave.