(massima n. 1)
Il termine di cinque giorni entro il quale, a norma dell'art. 309, comma quinto, c.p.p., l'autoritā giudiziaria procedente deve trasmettere gli atti di cui all'art. 291, comma primo, c.p.p. al tribunale del riesame decorre dal giorno in cui perviene a detta autoritā l'avviso spedito a cura del presidente del tribunale e non giā dal momento in cui č stata presentata la richiesta di riesame. Una diversa interpretazione non solo contrasta con la lettera della norma ma condurrebbe alla illogica conseguenza di far dipendere la perdita di efficacia della misura da un termine collegato a un fatto giuridico ignoto a chi č tenuto alla sua osservanza.