(massima n. 1)
Il principio della c.d. domanda cautelare, stabilito dall'art. 291, comma 1, c.p.p., è rispettato quando l'adozione della nuova misura, conseguita alla scarcerazione disposta per scadenza termini ex art. 307, comma 1, c.p.p., è intervenuta a seguito di richiesta del P.M. di proroga dei termini di durata della custodia cautelare. In tal caso, infatti, vi è, da parte del P.M., una iniziativa diretta ad ottenere, sub specie di proroga, l'applicazione della misura cautelare di massima afflittività; onde il Gip, chiamato e legittimato a provvedere a tale richiesta, ben può, accogliendola in termini ridotti, disporre l'applicazione di una misura cautelare meno gravosa.