(massima n. 1)
In tema di impugnazione di provvedimenti dispositivi di misure cautelari, la cessazione dell'efficacia di queste ultime consegue alla mancata trasmissione da parte dell'Autorità procedente di tutti gli atti presentati a norma dell'art. 291, comma 1, c.p.p., nonché degli elementi sopravvenuti favorevoli all'indagato e delle eventuali deduzioni e memorie difensive, senza che sia consentito distinguere fra atti rilevanti e non. (Fattispecie relativa alla mancata trasmissione di un'annotazione di polizia contenente elementi a carico degli indagati).