(massima n. 1)
L'indicazione delle generalitā complete dell'indagato nell'ordinanza di custodia cautelare č assolutamente indispensabile sė che č sanzionata da nullitā la sua mancanza solo nel caso che l'ordinanza stessa sia emessa autonomamente ex art. 291 c.p.p., e non anche nel caso in cui sia emessa dopo la convalida dell'arresto in flagranza dell'inquisito ad opera della P.G., in un momento in cui la sua identificazione č stata giā compiuta, in maniera esauriente e completa, senza alcuna possibilitā di errore sulla sua identitā. (Fattispecie in cui nell'ordinanza di custodia risultavano solo il nome e cognome degli indagati).