(massima n. 1)
Non sussiste alcun obbligo, a carico del pubblico ministero, di trasmettere al giudice per le indagini preliminari prima e al tribunale poi, in sede di riesame, i verbali contenenti le dichiarazioni accusatorie nella loro integritą. E invero, pur dopo le modifiche introdotte con la legge 8 agosto 1995, n. 332, spetta al P.M. la scelta degli atti (o di alcune parti di essi) da presentare al Gip ai sensi dell'art. 291 c.p.p. e la sanzione di nullitą prevista dall'ultimo comma dell'art. 309 stesso codice riguarda l'omessa trasmissione di tali atti e non di quelli (o delle parti non trasmesse) che il P.M. abbia ritenuto di tenere «coperti» a fini di ulteriore indagini.