(massima n. 1)
In tema di applicazione delle misure cautelari personali, qualora il pubblico ministero abbia investito della richiesta il giudice del dibattimento all'esito dell'istruttoria dibattimentale, non è applicabile il disposto dell'art. 291, comma primo, c.p.p., in base al quale il pubblico ministero deve presentare gli elementi su cui la richiesta si fonda, in quanto all'esito del dibattimento il giudice è ormai venuto a conoscenza di tutti gli elementi utili per la decisione. (Fattispecie in cui la misura era stata applicata dal giudice del dibattimento con ordinanza emessa dopo la sentenza di condanna).