(massima n. 2)
In tema di misure cautelari, pur dopo le modifiche introdotte con la legge 8 agosto 1995, n. 332, l'espressione «elementi su cui la richiesta si fonda», adottata dall'art. 291, primo comma c.p.p., richiamato dall'art. 309, quinto comma, dello stesso codice, esclude che il pubblico ministero sia tenuto a porre a disposizione, prima del giudice per le indagini preliminari e poi del tribunale del riesame, tutti gli atti di indagine compiuto o, comunque, atti, quali le dichiarazioni accusatorie dei collaboranti nella loro integralità: il termine «elementi» comprende, infatti, non soltanto atti integrali, ma anche stralci di essi ed è perfettamente compatibile con l'oscuramento di parte dei veicoli con «omissis», al fine di garantire il segreto che permane in questa fase processuale, nella prospettiva di evitare la compromissione delle indagini; un sistema, quello ora ricordato, che non impedisce il contraddittorio, che comunque può concretamente svilupparsi sulla valutazione dell'entità e della rilevanza degli elementi indiziari posti a base dell'ordinanza impugnata.