(massima n. 1)
Ai fini della sospensione dell'esecuzione della pena in seguito alla presentazione dell'istanza di affidamento in prova al servizio sociale, ai sensi dell'art. 47, comma 4, L. 26 luglio 1975, n. 354, č necessario che non sussistano provvedimenti custodiali (relativi al reato oggetto della sentenza di condanna) alla data di formazione del giudicato e del titolo esecutivo. Tali provvedimenti comprendono non solo l'applicazione della custodia in carcere, ma anche quella degli arresti domiciliari.