(massima n. 1)
In tema di arresti domiciliari, agli effetti dell'art. 385 c.p., per abitazione deve intendersi il luogo in cui la persona conduce la propria vita domestica e privata con esclusione di ogni altra appartenenza (aree condominiali, dipendenze, giardini, cortili e spazi simili) che non sia di stretta pertinenza dell'abitazione e non ne costituisca parte integrante, al fine di agevolare i controlli di polizia sulla reperibilitą dell'imputato, che devono avere il carattere della prontezza e della non aleatorietą.