(massima n. 1)
In tema di applicazione della misura cautelare degli arresti in un luogo pubblico di cura, ai sensi del primo comma dell'art. 284 c.p.p., incombe al giudice di indicare espressamente, nel provvedimento impositivo della misura, il luogo del ricovero che possa contemperare le esigenze di cura con quelle della sicurezza, senza che l'indagato possa reclamare alcun diritto o facoltā di intervento su tale individuazione.