(massima n. 1)
In tema di udienza camerale, la richiesta dell'indagato detenuto agli arresti domiciliari di poter raggiungere il tribunale libero e senza scorta non può essere considerata equipollente alla richiesta di essere personalmente sentito, la quale, per i rilevanti effetti che ne derivano nel procedimento, deve essere specificamente ed inequivocabilmente formulata; sicché, mentre in seguito alla presentazione di quest'ultima istanza dall'omessa traduzione deriva la nullità prevista dal quinto comma dell'art. 127 c.p.p., nessuna conseguenza invalidante è ricollegabile alla mancata comunicazione all'interessato dell'avvenuto rilascio in suo favore dell'autorizzazione a recarsi libero in udienza.