(massima n. 1)
Ai fini del computo dei termini di durata massima, la misura cautelare degli arresti domiciliari č compatibile con la espiazione di una pena, poiché in entrambe le situazioni la persona risulta privata della libertą di locomozione, indipendentemente dal luogo di detenzione. Ne consegue che gli effetti della misura cautelare decorrono dal giorno di notificazione della relativa ordinanza e non da quello, eventualmente successivo, in cui si estingue la pena in corso di esecuzione. (Fattispecie relativa a delitto di evasione, contestato sul presupposto del persistere dello status detentionis dell'agente, in virtł dell'individuazione, ritenuta erronea dalla Corte, di un dies a quo postdatato della misura cautelare).