(massima n. 1)
L'autorizzazione ad assentarsi dal luogo ove si scontano gli arresti domiciliari, prevista dall'art. 284, comma 3, c.p.p., non costituisce modifica temporanea della prescrizione tipica della suddetta misura ma si risolve in una modalitą di carattere permanente che incide in misura apprezzabile sul regime cautelare: il provvedimento che concede o nega la medesima pertanto deve ritenersi un'ordinanza «in materia di misure cautelari» ai sensi dell'art. 310 c.p.p. avverso la quale č ammesso, secondo tale disposizione, l'appello.