(massima n. 1)
I provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 284, terzo comma, c.p.p., che regolano le modalitą di attuazione degli arresti domiciliari relativamente alla facoltą dell'indagato di allontanarsi dal luogo di custodia, contribuiscono ad inasprire o ad attenuare il grado di afflittivitą della misura cautelare e devono pertanto essere ricompresi nella categoria dei provvedimenti sulla libertą personale; ne consegue che ad essi si applicano le regole sull'impugnazione dettate dall'art. 310 c.p.p., che prevede, in proposito, un sindacato di secondo grado esteso anche nel merito. (Nell'affermare detto principio la Corte ha altresģ precisato che la predetta disciplina non trova tuttavia applicazione con riferimento a quei provvedimenti i quali, per il loro carattere temporaneo e meramente contingente, non sono idonei a determinare apprezzabili e durature modificazioni dello status libertatis).