(massima n. 1)
In tema di disciplina degli arresti domiciliari, l'art. 284, terzo comma, c.p.p., che consente al giudice di autorizzare il sottoposto ad assentarsi dal luogo di arresto in caso di «assoluta indigenza», va riferito ai bisogni primari dell'individuo e dei familiari a suo carico, ai quali non può essere data soddisfazione se non attraverso il lavoro. Ed invero, la nozione di «bisogni primari» si carica di significati concreti con l'evolversi delle condizioni sociali, dovendo ritenersi in essi comprese, a titolo esemplificativo, le spese per le comunicazioni, l'educazione e la salute. Ne consegue che non opera un'interpretazione analogica o estensiva, vietata dal carattere eccezionale della norma, il giudice che rifiuti una concezione «pauperistica» dell'assoluta indigenza, comprendendo nelle esigenze cui sopperire anche necessità ulteriori rispetto a quelle della fisica sopravvivenza (vitto, vestiario e alloggio).