(massima n. 1)
In tema di misure cautelari personali, la concessione di autorizzazioni ad assentarsi dal domicilio per esigenza di vita o di lavoro non costituisce sostituzione o revoca della misura degli arresti domiciliari, bensė modalitā di applicazione di tale misura, in conformitā a quanto previsto dall'art. 284, terzo comma, c.p.p. Ne consegue che č legittima l'iniziativa officiosa del giudice per le indagini preliminari il quale, in mancanza di una richiesta o del parere del pubblico ministero, autorizzi l'imputato ad allontanarsi dalla propria abitazione per le otto ore di svolgimento della sua attivitā lavorativa.