(massima n. 1)
La misura dell'obbligo di dimora prevista dall'art. 283 c.p.p. č una misura coercitiva e non una misura cautelare detentiva. Ne consegue che, non č ammissibile ipotizzare il delitto di evasione di cui all'art. 385 c.p. in caso di violazione dell'obbligo perché l'evasione presuppone che l'autore sia detenuto o legalmente arrestato.