(massima n. 1)
In tema di misure cautelari personali, č preclusa, in tutti i casi in cui non sia espressamente consentita dalle norme processuali, l'applicazione congiunta di misure coercitive che pure siano tra loro astrattamente compatibili, quali il divieto di espatrio, l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria ed il divieto od obbligo di dimora, di cui agli artt. 281, 282 e 283 c.p.p. (In motivazione la Corte ha rilevato come l'art. 2, comma 6, del D.L. 24 novembre 2000, n. 341, convertito con modificazioni nella L. 19 gennaio 2001, n. 4, attraverso l'introduzione dell'art. 307, comma 1 bis, c.p.p., abbia affiancato all'unica previsione autorizzativa preesistente l'art. 276 c.p.p. in materia di violazione delle prescrizioni concernenti una misura cautelare il caso delle misure non detentive applicate dopo la decorrenza del termine massimo di custodia, per la sola eventualitā che si proceda con riguardo ai gravi delitti elencati all'art. 407, comma 2, lett. a) c.p.p., e come proprio tale specifica delimitazione dei casi di applicazione congiunta escluda che possa prospettarsi una regola generale di possibile coesistenza delle misure cautelari non detentive).