(massima n. 1)
È legittima l'applicazione della misura del divieto di espatrio a carico di un soggetto che si sia trasferito all'estero in epoca precedente all'inizio del procedimento a suo carico, qualora tale misura sia giustificata dall'esigenza di prevenire il pericolo di una sottrazione irreversibile dell'indagato all'istanza di giustizia dello Stato, pericolo cui la misura è diretta a porre rimedio, non appena si presenti la concreta possibilità di dare attuazione al divieto di espatrio a seguito della intervenuta presenza dell'indagato nel territorio dello Stato. Pertanto, il trasferimento in un Paese estero in epoca anteriore all'inizio del procedimento non è né giuridicamente né logicamente in contraddizione con tale misura quando concretamente sia ravvisabile la suddetta situazione di pericolosità, desumibile nella specie, dalle modalità della condotta (permanenza all'estero senza apprezzabile e comprovato motivo durante il procedimento nonché assenza di qualsiasi affidabile prospettiva di disponibilità verso la giurisdizione dello Stato) e dalla contestazione di un fatto criminoso di particolare gravità.