(massima n. 1)
L'art. 307, secondo comma, lettera b), c.p.p., prevede il ripristino della misura della custodia cautelare in presenza di sentenza di condanna di primo o di secondo grado, nonché dell'esigenza cautelare di cui all'art. 274, lettera b) c.p.p. (quando l'imputato si č dato alla fuga o sussiste concreto pericolo che si dia alla fuga). In virtł del principio di analogia, consentito nel silenzio della norma, la rinnovazione della misura cautelare deve ritenersi estensibile al divieto di espatrio (art. 281 c.p.p.) ed al diniego del «nulla-osta» dell'autoritą giudiziaria al rilascio del passaporto (art. 3, primo comma, lett. c, L. 21 novembre 1967, n. 1185), sempre che sussista il presupposto della modifica della situazione processuale dell'imputato, per effetto d'una sentenza di condanna di primo o di secondo grado.