(massima n. 1)
Nell'ipotesi in cui l'ordinanza applicativa della custodia cautelare sia riferibile a delitti per i quali č consentita l'adozione della misura coercitiva e reati per i quali tale misura non č consentita, non č configurabile alcuna nullitā, poiché il provvedimento nella sua interezza deriva la propria legittimitā dall'esistenza di delitti che permettono l'adozione della misura.