(massima n. 1)
L'art. 280, comma 2, c.p.p., quale formulato dall'art. 7 della L. 8 agosto 1995 n. 332, nel prevedere che la custodia cautelare in carcere possa essere disposta solo per delitti «per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni», non puņ certamente essere interpretato nel senso che rimanga esclusa l'ipotesi dei delitti punibili con la pena dell'ergastolo, dovendosi in questo caso considerare l'ergastolo, in quanto detenzione a vita, come assimilabile, nelle intenzioni del legislatore, alla reclusione.