(massima n. 1)
Il giudice investito di una istanza di revoca o di sostituzione di una misura cautelare custodiale alla cui esecuzione sia sopravvenuta una causa estintiva della pena (nella specie costituita dall'indulto concesso con la legge n. 241 del 2006) deve procedere alla verifica della proporzionalitą ed adeguatezza della misura applicata, tenendo conto della possibilitą che la pena prevedibilmente irroganda risulti in toto ovvero per la gran parte estinta, sģ da rendere non pił proporzionato ed adeguato il mantenimento della misura medesima.