(massima n. 1)
Il giudice competente all'applicazione delle misure cautelari una volta iniziata la fase dibattimentale deve individuarsi, secondo quanto dispone l'art. 279 c.p.p., nel «giudice che procede», intesa questa espressione non nel senso generico di organo competente alla celebrazione del processo, bensģ in quello pregnante di collegio specificamente investito del processo medesimo. (In applicazione di tale principio la Corte ha dichiarato l'incompetenza funzionale a provvedere sulla richiesta cautelare di un collegio costituito ad hoc, e dunque diverso da quello che concretamente procedeva al dibattimento concernente il reato in ordine al quale il pubblico ministero aveva proposto la domanda, specificando tuttavia che dall'accertamento di tale vizio non consegue la perdita di efficacia della misura, dovendo in tale ipotesi la stessa Corte provvedere a trasmettere gli atti al giudice competente).