(massima n. 1)
Per «giudice che procede», competente, come tale, ai sensi dell'art. 279 c.p.p., in materia di misure cautelari, deve intendersi non la persona fisica ma l'ufficio che ha la materiale disponibilità degli atti. Ne consegue che non vi è violazione di detta norma allorché su una richiesta in materia de libertate si pronunci il tribunale in composizione diversa da quella davanti alla quale è in corso il giudizio di merito. Né si configura, in tal caso, inosservanza dell'art. 525, comma 2, c.p.p., atteso che la regola ivi affermata dell'immutabilità del giudice non riguarda gli autonomi procedimenti incidentali, fra i quali rientrano quelli concernenti la materia suddetta.