(massima n. 1)
Una volta instaurato il giudizio direttissimo sulla base dell'arresto in flagranza convalidato e proseguito, dopo l'annullamento — irrituale perché disposto in assenza di impugnazione — dei provvedimenti di convalida e di misura cautelare, con il consenso delle parti, non è ammessa la sua regressione alla fase delle indagini preliminari, e pertanto appartiene al giudice che procede la competenza ad emettere eventuali provvedimenti sulla libertà. (Nella specie è stata ritenuta legittima l'emissione da parte del tribunale di provvedimento di custodia cautelare in carcere richiesto dal P.M., a norma dell'art. 279 c.p.p., nel corso del giudizio).