(massima n. 1)
In tema di prescrizioni relative alla applicazione degli arresti domiciliari, qualora all'interessato sia stato inibito di frequentare persone diverse da quelle che compongono il suo nucleo familiare, non costituisce violazione di tale divieto la semplice comunicazione con persona non legata da vincoli di parentela, coniugio od affinità con il soggetto destinatario della misura custodiale, atteso che, mentre la comunicazione è atto puntuale, che può esaurirsi anche in un'unica azione, la frequentazione implica il concetto di abituale reiterazione del contatto con terzi. (Fattispecie nella quale l'indagato fu sorpreso, sull'uscio di casa, mentre dialogava con una persona).