(massima n. 1)
In tema di interrogatorio di garanzia, qualora la misura cautelare sia aggravata ai sensi dell'art. 276 c.p.p. a seguito della trasgressione alle prescrizioni imposte, trova applicazione il comma 1 bis dell'art. 294 c.p.p. che impone, nei dieci giorni dalla esecuzione o dalla notificazione del provvedimento, l'interrogatorio della persona gią sottoposta ad altra misura cautelare, e non l'art. 299 comma 3 ter c.p.p. che, nel disciplinare la diversa ipotesi di sostituzione di misura in melius, esige l'effettuazione dell'interrogatorio solo ove ricorrono taluni presupposti (richiesta dell'imputato e allegazione di nuove o diverse emergenze rispetto a quelle precedentemente valutate).